Art. 6.
(Professionisti dipendenti).

      1. I professionisti dipendenti esercitano la professione in conformità alle disposizioni della presente legge, fatte salve le incompatibilità previste dagli ordinamenti di categoria.
      2. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni, ai sensi di quanto previsto dagli ordinamenti di categoria.

 

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      3. I professionisti dipendenti pubblici, nell'ipotesi di cui al comma 2, sono soggetti alle norme deontologiche, stabilite ai sensi dell'articolo 23, nel rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.